Venerdì 20 Maggio 2016
Responsabilità civile e diritto di surroga
L’articolo 1916 del Codice Civile recita così:
“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentacli”.
In pratica se c’è una terza persona rispetto all’assicurato, responsabile del danno per cui questo viene chiamato a rispondere, l’assicurazione paga l’indennizzo fino all’ammontare del massimale pattuito contrattualmente, ma acquisisce allo stesso tempo il diritto di rivalersi su questa terza persona.
In linea di principio, l’assicuratore può rinunciare ad avvalersi della surrogazione prima dell?insorgenza del relativo diritto stabilendolo nelle condizioni di polizza.
Contrattualmente sembra una un cavillo contrattuale di poco conto, ma a questo fatto bisogna prestare invece molta attenzione.
Una polizza, a parità di garanzie può arrivare a costare meno di un’altra che tuttavia rinuncia contrattualmente e preventivamente al diritto di surroga. La differenza di prestazioni fra le due si vede tuttavia nel momento dell’insorgenza del sinistro.
Cosi per un risparmio apparente iniziale, si rischia che poi sia l’assicurazione a rivalersi su chi magari intendevamo proteggere con tale tipo di polizza. Un rischio economico che, soprattutto quando si parla di infortuni su lavoro e disgrazie accidentali, un datore di lavoro proprio non dovrebbe correre.